Art. 10
(Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria)
1. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonché a mantenere, attraverso l'adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del
decreto legislativo 183/2004.
2. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, finalizzato a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).
3. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.
4. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.