LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Art. 3
 (Competenze delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;
c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;
d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);
e) alla gestione dell'elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;
f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.
2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 180, comma 1, L. R. 26/2012