1.
Le Province:
a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i Comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'articolo 8; gli accordi di programma fissano i criteri generali cui attenersi nell'elaborazione dei piani comunali dell'illuminazione di cui all'articolo 5;
b) anche su proposta degli osservatori di cui all'allegato A o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno, possono prescrivere eventuali ulteriori caratteristiche di protezione alle quali conformare le sorgenti luminose nei territori di competenza, sentiti i Comuni interessati;
c) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno;
d) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti all'articolo 11.