Art. 5
(Deroghe)
1.
Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3.
Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'
articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'
articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012