LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 4
 (Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)
1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:
a) ambienti aperti alpini;
b) ambienti forestali alpini;
c) ambienti misti mediterranei;
d) ambienti steppici;
e) colonie di uccelli marini;
f) zone umide;
g) ambienti fluviali;
h) ambienti agricoli;
i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
(6)
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4.  
( ABROGATO )
(7)
4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate e attuate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 11, della legge regionale 7/2008.
4 ter. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis individuano il perimetro delle zone umide naturali e artificiali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole soppresse al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4Parole sostituite al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5Parole soppresse al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
6Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2025
7Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 6/2025
8Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 6/2025
9Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 6/2025