LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

TITOLO IV
 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE
Art. 17
 (Programmazione)
1. La Regione predispone ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale, nel quale sono determinati:
a) le modalità di attuazione del servizio civile regionale;
b) le modalità di selezione dei volontari;
c) i criteri di priorità per la scelta dei progetti;
d) le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario.
Art. 18
 (Albo regionale degli enti di servizio civile)
1. La Regione cura l'albo regionale degli enti di servizio civile.
2. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici, gli enti e le organizzazioni privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 64/2001, che svolgono attività nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2.
3. Con regolamento sono stabilite, in conformità alle norme nazionali, le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 19
 (Banca dati dei progetti di servizio civile)
1. La Regione attiva e aggiorna la banca dati dei progetti di servizio civile, presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale.
2. La banca dati fornisce indicazioni per la definizione e il miglioramento dell'attività di programmazione del servizio civile, del monitoraggio e della valutazione dei progetti; in particolare rende accessibili al pubblico i contenuti dei progetti di servizio civile e l'elenco degli enti iscritti all'albo regionale.
Art. 20
 (Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)
1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.
2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.
3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.
3 bis. Per le attività previste dal presente articolo, nonché per ogni altra attività a supporto dell'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a finanziare uno specifico progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro, iscritti nella prima classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile di cui alla legge 64/2001 e al decreto legislativo 77/2002.
3 ter. Le modalità per la presentazione e selezione del progetto di cui al comma 3 bis sono stabilite nell'ambito del documento di programmazione di cui all'articolo 17.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014
2Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014
Art. 21
 (Rilascio di certificazioni)
1. Con regolamento sono stabilite, in conformità con la normativa statale e regionale in materia, le modalità per il rilascio ai volontari della attestazione di partecipazione ai progetti di servizio civile.
2. Al termine dei percorsi formativi di cui all'articolo 20 ai partecipanti è rilasciata una certificazione di partecipazione.
Art. 22
 (Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)
1. I responsabili del servizio civile ai quali è stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 21, comma 2, sono iscritti nell'elenco dei responsabili del servizio civile regionale e solidale.
2. La Regione cura la tenuta dell'elenco regionale dei responsabili del servizio civile.