LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

CAPO II
 SERVIZIO CIVILE SOLIDALE
Art. 10
 (Requisiti soggettivi)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:
a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;
b)   ( ABROGATA )
(1)
2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 67, lettera a), L. R. 27/2014
Art. 11
 (Ambiti di attività del servizio civile solidale)
1. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), riguarda i seguenti ambiti di attività:
a) educazione e promozione culturale;
b) educazione alla pratica sportiva;
c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
d) tutela e salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
e) politiche della pace e dei diritti umani.
2. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), riguarda le attività di cui all'articolo 6.
Art. 12
 (Benefici e riconoscimenti)
1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.
2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.
3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.
Art. 13
 (Fondo regionale per il servizio civile solidale)
1. È costituito il fondo regionale per il servizio civile solidale nel quale confluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.