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Indice:
L.R. n. 11/2007
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
TITOLO II
CAPO I
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO II
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
TITOLO III
Art. 14
Art. 15
Art. 16
TITOLO IV
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TITOLO V
Art. 23
Leggi regionali
Legge regionale
23 maggio 2007
, n.
11
Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/05/2007, N. 022
Data di entrata in vigore:
14/06/2007
Materia:
310.05
-
Volontariato
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Art. 5
(Requisiti soggettivi)
1.
Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. 2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del
decreto legislativo 77/2002
. 3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002
, sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.
Art. 6
(Ambiti di attività del servizio civile regionale)
1.
Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'
articolo 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:
a)
assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b)
educazione e promozione culturale;
c)
educazione alla pratica sportiva;
d)
protezione civile;
e)
difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
f)
tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
g)
politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
h)
iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Art. 7
(Benefici)
1.
A coloro che prestano servizio civile regionale compete:
a)
un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;
b)
la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;
c)
l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.
Art. 8
(Riconoscimenti)
1.
La Regione promuove il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e delle università degli studi regionali dei crediti formativi derivanti dalla tipologia di servizio espletato e dalle attività formative svolte.
2.
La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, stipula apposite convenzioni con gli enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile svolto.
Art. 9
(Fondo per il servizio civile regionale)
1.
È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:
a)
la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;
b)
la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;
c)
gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
d)
le donazioni di soggetti pubblici e privati.
2.
Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative