LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 9
 (Fondo per il servizio civile regionale)
1. È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:
a) la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;
b) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;
c) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.