LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 4
 (Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)
1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.
2. Alla Consulta spettano le seguenti funzioni:
a) consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;
b) propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività;
c) di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.
(1)
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di servizio civile o suo delegato, che la presiede;
b) dal Direttore del servizio competente in materia di servizio civile o suo delegato;
c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;
d)   ( ABROGATA )
e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;
f) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
4. Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.
5. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.
5 bis. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.
6. La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
4Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
5Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
6Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014
7Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
8Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014