1.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;
b) cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;
c) cura la gestione della banca dati;
d) disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;
e) effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;
f) svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;
g) sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;
h) sostiene i progetti di formazione dei volontari;
i) promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.