LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 10
 (Requisiti soggettivi)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:
a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;
b)   ( ABROGATA )
(1)
2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 67, lettera a), L. R. 27/2014