LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10

Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/2007
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 5
 (Istituzione di un osservatorio regionale)
1. Al fine di verificare l'attuazione e l'efficacia dei modelli organizzativi di cui agli articoli che precedono è istituito, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, un osservatorio regionale.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 può promuovere studi, progetti e ricerche sui risultati di salute volti ad affrontare criticità contingenti, a valorizzare la buona pratica sanitaria sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza, nonché a favorire l'integrazione tra le professioni sanitarie.
3. L'osservatorio è composto da:
a) il direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale, in qualità di presidente;
b) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie;
c) il direttore del servizio pianificazione e interventi sociali;
d) il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità;
e) due rappresentanti delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici designati dal Comitato di regia di cui all'articolo 4, comma 12, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
f) un rappresentante per ognuna delle cinque professioni di cui alla legge 251/2000 designato congiuntamente dai rispettivi ordini e collegi professionali o, in mancanza di questi, dalle corrispondenti associazioni professionali maggiormente rappresentative.

4. I componenti di diritto dell'osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. Per gli altri componenti sono nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
5. L'osservatorio è costituito con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 4 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.