LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10

Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/2007
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 4
 (Conferimento, durata e numero degli incarichi)
1. Gli incarichi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere conferiti nelle aziende sanitarie regionali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che hanno concretamente attuato, con riferimento agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento delle professioni di cui all'articolo 1, l'assegnazione esplicita di funzioni, responsabilità ovvero risorse strumentali e umane e hanno definito e verificato i livelli di autonomia e integrazione di tali professioni con le altre risorse aziendali.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti in conformità alla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 251/2000 possono essere conferiti incarichi di durata massima triennale, rinnovabili.
3. Con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 3, su motivata richiesta delle aziende sanitarie regionali o degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici da inoltrare presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Giunta regionale può rideterminare il limite numerico massimo degli incarichi attribuibili fissato dall'articolo 7 della legge 251/2000, previa verifica della coerenza della richiesta con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale e al fine di conseguire obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell'assistenza non altrimenti perseguibili.