LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2007 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 427.151.942 euro, incrementate di un'assegnazione straordinaria di 20.826.123 euro, da intendersi comprensiva della quota straordinaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e della quota prevista dall'articolo 2, comma 36, tabella B, con riferimento all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 447.978.065 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 37, 39, 43, 60 e 62.
5. Alle Province è attribuito un fondo di 42.032.082 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 318.911.065 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:
1) per 207.292.192,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2) per 111.618.872,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare su presentazione di domanda indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2006, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, e l'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2006; il riparto è disposto in misura pari agli oneri pagati nel 2006 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; la quota eventualmente residuata dopo tale riparto è destinata al rimborso degli oneri del 2005 non coperti con l'assegnazione erogata nell'anno 2006 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 2/2006; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il mese di agosto 2007; la domanda di assegnazione del fondo deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2007;
c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2006; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il mese di settembre 2007; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il totale complessivo degli oneri IVA sostenuti nel 2006, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2007; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 350.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2007 in applicazione della seguente formula:

e) per 500.000 euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 10 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera b), è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2007, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a), numeri 1) e 2).
10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.259.851 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, lettera a), della legge regionale 2/2006.
11. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo di 814.113 euro, quale trasferimento ordinario.
12. Le assegnazioni previste dal comma 5, dal comma 10 e dal comma 11, sono erogate in due rate per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2007; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
13. L'assegnazione di cui al comma 6, lettera a), è erogata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo e la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2007;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2007; la terza e la quarta entro il mese di novembre.
14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare:
a) in via prioritaria, in unica soluzione e d'ufficio, per la copertura degli oneri sostenuti nel 2006, relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), e comma 15, della legge regionale 2/2006, e risultante dagli oneri effettivamente sostenuti nel 2006 rispetto a quelli preventivati, come da dichiarazione resa con la rendicontazione presentata entro i termini previsti;
b) in via residuale, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2007, da assegnare in unica soluzione entro agosto 2007 e in via anticipata in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2007, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
(1)
15. Per le finalità di cui al comma 14, gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2007, indicando, per l'anno 2007, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2007.
16. Entro e non oltre i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 14, presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una dichiarazione autocertificata dal responsabile del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2007, e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l'anno 2007, l'importo di 4 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi secondo criteri e modalità da definirsi con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 69, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
18. Per le finalità previste dal comma 5, dal comma 6, lettere a), b), c), d) ed e), e dai commi 10, 11, 14 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 379.617.111 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. In attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006, le Province assicurano l'erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro. Il fondo è suddiviso tra le Province secondo criteri e modalità da definirsi con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 69, comma 3, della legge regionale 24/2006.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1520 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni e alla Comunità collinare del Friuli, per l'anno 2007, un fondo di 10 milioni di euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
22. La quota del fondo di cui al comma 21, residuata dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e dell'incentivo ordinario a favore delle unioni e delle associazioni intercomunali, è destinata a favore dei Comuni per il finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni e di quelle stipulate tra Comuni e la Comunità montana di appartenenza, a esclusione delle convenzioni attuative di convenzione quadro e con priorità per i Comuni interamente montani e per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, da assegnarsi secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006. Il valore attribuito dalla parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale alle funzioni associate è ridotto del 50 per cento. L'assegnazione relativa alle convenzioni stipulate tra Comuni o tra Comuni e la Comunità montana non è soggetta a rendicontazione.
23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), comma 6, lettera e), comma 12, lettera b), e comma 13, lettera b), della legge regionale 2/2006.
25. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 18.839.446 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento, redatto a cura dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) previa costituzione di un gruppo tecnico di lavoro, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione, personale e sistemi informativi, di concerto con l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, tenuto conto del turn over e dei relativi conguagli.
26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 11.765.338 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento.
27. Alle Province, ai Comuni, alle unioni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 3.217.125,53 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento.
28. Ai fini delle assegnazioni previste dai commi 25, 26 e 27, il personale inserito nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le aziende per i servizi sanitari in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'azienda ovvero il consorzio.
29. L'assegnazione prevista dal comma 24 è erogata in unica soluzione entro il mese di settembre 2007, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
30. Gli oneri derivanti dal comma 24, autorizzati con l'articolo 2, comma 29, della legge regionale 1/2005 e dall'articolo 4, comma 27, della legge regionale 2/2006, continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Gli oneri derivanti dal comma 25, autorizzati con l'articolo 2, comma 30, della legge regionale 1/2005, con l'articolo 2, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e con l'articolo 2, comma 36, della legge regionale 12/2006 continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 11.765.338 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1656 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata la quota dell'avanzo presunto dell'anno 2006 derivante dall'economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2006 a carico dello stanziamento autorizzato per l'anno 2006 dall'articolo 2, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dall'articolo 2, comma 30, della legge regionale 1/2005, dall'articolo 2, comma 26, della legge regionale 15/2005, e dall'articolo 2, comma 36, della legge regionale 12/2006, sull'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Per le finalità previste dal comma 27, è autorizzata la spesa di 3.217.125,53 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata la quota dell'avanzo presunto dell'anno 2006 derivante dall'economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2006 a carico dello stanziamento autorizzato per l'anno 2006 dall'articolo 4, comma 26, della legge regionale 2/2006, sull'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 15.921.508 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 20.939.446 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. Le assegnazioni a favore della Comunità collinare del Friuli previste dai commi precedenti sono erogate senza l'obbligo dell'effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.
37. Per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, è destinato per l'anno 2007 un fondo di 20 milioni di euro; gli interventi segnalati dagli ASTER al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, tramite le proposte di accordo-quadro sono individuati, ai fini del finanziamento, nel Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.
38. Per le finalità previste dal comma 37, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. Per sostenere un percorso di incentivazione e sviluppo tendente a favorire la fusione tra Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e, qualora coinvolte nel percorso, alle unioni, un'assegnazione straordinaria di 300.000 euro. L'importo spettante per ciascun percorso è definito, fino alla concorrenza dello stanziamento, previa stipulazione, tra la Regione e i soggetti interessati a ciascuna fusione, di un protocollo d'intesa da stipulare entro aprile 2007 e indicante:
a) gli interventi da realizzare da parte dei soggetti interessati;
b) la quantificazione economica degli interventi, il loro riparto tra i beneficiari, la tempistica della realizzazione;
c) le modalità di rendicontazione delle assegnazioni ricevute e di restituzione delle stesse nel caso di mancata realizzazione degli interventi concordati.
40. L'importo complessivo spettante per ciascun percorso, come individuato nel protocollo di intesa, è liquidato in unica soluzione previa trasmissione al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, delle deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati alla futura fusione concernenti l'iniziativa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
41. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli enti interessati al percorso di cui al comma 39 segnalano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, la volontà di concordare il contenuto del protocollo d'intesa.
42. Per le finalità previste dal comma 39, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1508 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Al fine di agevolare l'avvio delle forme associative e la loro funzionale evoluzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle unioni di Comuni un fondo di 300.000 euro per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità realizzati, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all'articolo 22 e all'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni non montani, almeno cinque se parzialmente o interamente montani o almeno 15.000 abitanti, o lo sviluppo di unioni o associazioni intercomunali preesistenti. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare per l'avvio di nuove forme associative o lo sviluppo o l'avvio di nuovi servizi per le forme associative preesistenti, i modelli organizzativi da preferire, l'ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.
44. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune capofila, individuato da apposito protocollo d'intesa tra i Comuni interessati all'avvio di una nuova forma associativa, l'unione di Comuni e il Comune capofila di associazione intercomunale interessati ad uno sviluppo della forma associativa preesistente, presenta al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio; qualora lo studio abbia ad oggetto l'avvio di una nuova forma associativa tra Comuni, deve essere indicato nella domanda anche il protocollo d'intesa dal quale risultino i Comuni coinvolti e il Comune capofila.
45. L'erogazione del fondo di cui al comma 43 è disposta, in via anticipata, entro il mese di settembre 2007 e in misura pari agli oneri dichiarati, a favore del Comune indicato come capofila nel protocollo d'intesa, del Comune capofila dell'associazione intercomunale e dell'unione di Comuni; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale.
46. Entro il 31 marzo 2008 gli enti beneficiari del riparto rendicontano l'utilizzo dell'assegnazione per le finalità del comma 43 e dispongono la restituzione della quota non impegnata entro tale data.
47. Per le finalità previste dal comma 43, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua, con regolamento, gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.
49. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 48.
50. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 48 rimangono in vigore le disposizioni previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres., del 28 marzo 2006 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio).
51. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2005.
52. Le disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 092/Pres., del 28 marzo 2006 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica), sono abrogate a decorrere dall'1 gennaio 2007.
53. Il trasferimento di personale tra Amministrazioni nell'ambito della costituzione di forme associative, che diano luogo anche alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire liberamente a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. Le cessazioni di personale e relativo costo non potranno, pertanto, essere valorizzate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 51, salvo, per il solo costo, il diverso accordo tra le parti. La disciplina di cui al presente comma trova applicazione anche nei confronti degli enti soggetti ai vincoli derivanti dal mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno ovvero da altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
54. Ai fini del conseguimento dei risparmi, previsti per l'anno 2006, dai commi 198, 204 e 204 bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), limitatamente agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che si trovano in condizioni di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.
55. Ai Comuni, risultanti dalla fusione, ai sensi della legge regionale 1/2006, non si applicano per un triennio le disposizioni sul patto di stabilità.
56. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2005, le parole <<entro un anno dall'erogazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2007>>.
57.
Il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:
<<18. Per la ripartizione tra i Comuni del Friuli Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), la determinazione dell'importo da erogare in acconto avviene sulla base dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, aggiornate all'anno di riferimento, utilizzando il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato.>>.

58.
Dopo il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002, è inserito il seguente:
<<18 bis. L'Amministrazione regionale provvede all'erogazione del conguaglio delle quote di addizionale di cui al comma 18 quando la competente Amministrazione finanziaria rende disponibili i dati definitivamente accertati.>>.

59. All'articolo 3 della legge regionale 3/2002, il comma 19 e il comma 19 bis, come inserito dall'articolo 7, comma 28, della legge regionale 23/2002, sono abrogati.
60. A favore delle Province è assegnato un limite d'impegno quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dal 2007, per spese di investimento, da assegnarsi in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari assegnati alle Province ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 2/2006.
61. Per le finalità previste dal comma 60, è autorizzato un limite di impegno di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
62. Per la parziale copertura degli oneri connessi alla realizzazione del progetto TETRA, finalizzato all'unificazione del sistema di radiofrequenze, è destinato un fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007 da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
63. Per le finalità previste dal comma 62, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1516 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64.  
( ABROGATO )
(6)
65.  
( ABROGATO )
(7)
66.  
( ABROGATO )
(8)
67.  
( ABROGATO )
(9)
68. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, le parole <<, che abbiano comportato assunzione di impegni da parte dell'Amministrazione regionale,>> sono soppresse e le parole <<sono conclusi da quest'ultima>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono conclusi dall'Amministrazione regionale>>.
69. Al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2005 le parole <<Comune di Cervignano del Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comune di Aquileia>>.
70. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 69, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale), le disposizioni ivi previste si intendono riferite esclusivamente al personale degli enti locali.
72. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro alla Comunità montana della Carnia, per spese di funzionamento e per l'acquisto di attrezzature da assegnare ai Comuni sede di servizi educativi e sociali di interesse pubblico per la prima infanzia attivi alla data del 31 dicembre 2006. In ogni caso la singola assegnazione non può essere inferiore a 6.000 euro.
73. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1618 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il sostegno di attività e iniziative socio-culturali promosse da enti e associazioni della Provincia di Gorizia.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario, per l'anno 2007, di 40.000 euro a sostegno degli oneri relativi a consulenze, studi e strumenti programmatori sostenuti dall'Amministrazione anche negli anni pregressi.
77. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1658 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per un periodo non superiore a dieci anni all'IPAB <<Villa Russiz>> di Capriva per interventi a supporto del completamento degli immobili a servizio dell'attività.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 78, è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1625 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni da 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
81. Per le finalità previste dal comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2005 e per la realizzazione di iniziative editoriali a carattere storico è autorizzata l'ulteriore spesa di 30.000 euro per l'anno 2007.
82. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 37, della legge regionale 2/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio un contributo straordinario di 70.000 euro per l'anno 2007 al fine di sostenere le attività connesse alla gestione museale e alla valorizzazione delle zone adiacenti alle aree archeologiche vincolate, da attuare anche attraverso interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici prospicienti.
84. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1663 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
85. L'Amministrazione regionale riconosce il valore culturale del progetto <<Protostoria in Friuli>> volto alla valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio archeologico e storico costituito dai castellieri, cortine e tumuli funerari del medio Friuli e per la cui attuazione è stato stipulato un accordo di cooperazione scientifica tra l'Università degli Studi di Udine, la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia ed il Comune capofila di Sedegliano.
86. Per le finalità previste dal comma 85 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo di 120.000 euro per l'acquisto e la valorizzazione del castelliere di Savalons e della tomba a tumulo. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1659 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. I contributi di cui ai commi 72, 74, 76, 81, 83, 85 e 86 sono concessi, in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione alla Regione, entro marzo 2007, di una domanda indicante l'ammontare del contributo necessario per la realizzazione delle attività di cui ai relativi commi e corredata da adeguata documentazione probatoria.
87 bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'articolo 2, comma 50, della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2016.
88. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio, gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Comma 14 sostituito da art. 2, comma 19, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina del comma 22 da art. 2, comma 31, L. R. 22/2007
3Comma 25 interpretato da art. 2, comma 28, L. R. 22/2007
4Integrata la disciplina del comma 43 da art. 2, comma 13, L. R. 22/2007
5Parole aggiunte al comma 62 da art. 2, comma 40, L. R. 22/2007
6Comma 64 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
7Comma 65 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
8Comma 66 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
9Comma 67 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10Parole aggiunte al comma 72 da art. 1, comma 83, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
11Integrata la disciplina del comma 43 da art. 10, comma 52, L. R. 9/2008
12Comma 46 interpretato da art. 11, comma 57, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
13Integrata la disciplina del comma 37 da art. 3, comma 33, lettera i), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
14Comma 87 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 17/2010
15Integrata la disciplina del comma 62 da art. 4, comma 63, L. R. 11/2011
16Parole aggiunte al comma 86 da art. 13, comma 80, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
17Parole sostituite al comma 87 bis da art. 10, comma 53, L. R. 6/2013
18Parole sostituite al comma 87 bis da art. 6, comma 66, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
19Integrata la disciplina del comma 60 da art. 52, comma 4, L. R. 20/2016
20Integrata la disciplina del comma 85 da art. 7, comma 103, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.