Art. 27
(Subaffidamento dei servizi)
1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale per una quota non superiore al 20 per cento.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonché rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 13/2014