Art. 6
(Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)
1.Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'aggiornamento dello schedario e le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti nonché le modalità tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'affidamento d'incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalità richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo e l'aggiornamento dello schedario.
3.
I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:
a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;
b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.
3 bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera f), L. R. 33/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 20, lettera g), L. R. 33/2015
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera h), L. R. 33/2015
4Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera i), L. R. 33/2015
5Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 11, L. R. 24/2016
6Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
7Comma 1 bis abrogato da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024