LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 14
1.
Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<3.Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.>>.

2. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 le parole: <<di carenza>> sono soppresse.