LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 8

Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/06/2006
Materia:
120.08 - Informatica
330.01 - Istruzione

Art. 3
 (Iniziative e soggetti ammessi al finanziamento regionale )
1. Sono ammesse al sostegno finanziario previsto dal Piano, nell'ambito delle azioni indicate all'articolo 2, comma 2:
a) le iniziative didattiche di cui alle lettere a) e d), realizzate da istituzioni scolastiche autonome, con particolare riguardo ai centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, enti e istituti di formazione professionale, università degli studi, università della terza età e della libera età, che siano in possesso di requisiti tecnici e organizzativi equivalenti a quelli previsti per l'abilitazione alla effettuazione di esami per il conseguimento della patente europea del computer;
b) le iniziative didattiche di cui alla lettera a), organizzate da istituti e organismi pubblici e privati, operanti nei settori dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, e realizzate in collaborazione diretta e con la consulenza tecnica dei soggetti di cui alla precedente lettera a) sulla base di apposite convenzioni con i soggetti medesimi;
c) le iniziative di cui alla lettera c), realizzate da enti locali, presso sedi di servizi culturali e sociali accessibili al pubblico da essi gestite, e da altri organismi pubblici e privati gestori di centri di aggregazione giovanile e per anziani, nonché di centri di attività e servizi sociali a fruizione pubblica.

2. Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2, i cittadini appartenenti alla popolazione attiva in condizione professionale e svolgenti mansioni per le quali non è richiesto l'uso di strumenti informatici, nonché le persone di età superiore a 60 anni, le casalinghe, le persone appartenenti alle categorie svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i detenuti.