LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura

Capo IV
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 19
 (Modifiche alla legge regionale 8/2004 concernente l'ERSA)
1.
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) è sostituita dalla seguente:
<<a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;>>.

2.
La lettera j) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2004 è sostituita dalla seguente:
<<j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;>>.

Art. 20
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare gli articoli 31, 52, 53, 54, 57 e 58 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura), con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del SISSAR.
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Art. 21
 (Norme finanziarie)
1. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, nell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2006, il capitolo 4008 (2.1.158.2.10.10) alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <<Finanziamento all'Ersa per l'attività di ricerca in agricoltura>>.
2. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.830.000 euro, suddivisa in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 4007 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <<Finanziamenti per la promozione delle conoscenze in agricoltura>> e con lo stanziamento complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
3. All'onere complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 11.3.330.1.370 - capitolo 6801 - 1.465.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
b) UPB 11.5.330.2.379 - capitolo 7028 - 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell'articolo 16, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 22
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.