LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 4
 (Attività di ricerca e sviluppo)
1. La Regione, in attuazione del SISSAR, sostiene la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e le attività di sviluppo precompetitive funzionali alle esigenze del sistema agroalimentare regionale per rafforzare la competitività e la crescita delle imprese agricole e agroalimentari e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, in particolare per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazione nel settore agroalimentare regionale finalizzati all'incremento e all'utilizzo delle conoscenze scientifiche per lo sviluppo di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere agricola, forestale, ittica, e nella gestione dell'ecosistema agrario;
b) la divulgazione dei risultati;
c) la predisposizione di progetti di ricerca a valenza interregionale e transnazionale per accedere a programmi specifici dell'Unione europea.
2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA che può, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, affidarle:
a) alle Università pubbliche, agli Istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione e a altri soggetti pubblici senza scopo di lucro;
b) a soggetti privati senza scopo di lucro e di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nei comparti agricolo e agroalimentare.
3. La comprovata qualificazione dei soggetti privati nel settore della ricerca e della sperimentazione di cui al comma 2, lettera b), è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate, nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.
4. I risultati delle attività finanziate sono resi disponibili per tutte le imprese secondo criteri non discriminatori e senza ulteriori oneri per la Regione che può utilizzarli per finalità interne.
5. Al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2007, con lo stanziamento individuato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23 sexies della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), come inserito dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26/2005, in sede di riparto dei fondi annualmente iscritti sul <<Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico>> di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) sexies, della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005.