Art. 2
(Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
1. La Regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell'innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale, fondando la propria azione sulla programmazione delle attività mediante il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) che, in armonia con il Piano strategico regionale, esplicita le attività di ricerca, sviluppo e servizi per la promozione delle conoscenze da attivare nel periodo di riferimento.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agroalimentari, è approvato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
3. Il SISSAR tiene conto degli indirizzi tecnici predisposti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sulla base dell'evoluzione del comparto agricolo e agroalimentare e del livello di attuazione del SISSAR medesimo.
4. Il SISSAR è concertato con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle delle cooperative agricole.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 2, comma 22, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 22, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.