Art. 16
(Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze)
1. I soggetti erogatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o più delle diverse attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalità di esecuzione, e l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici.
2. Con decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attività da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR.
4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 è costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con il Direttore generale dell'ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento è determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della medesima.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Comma 3 abrogato da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 2 da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012