LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 13
 (Intensità del finanziamento)
1. L'intensità del finanziamento è predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attività e non deve in ogni caso essere superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile fino al 100 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2.
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
b bis)   ( ABROGATA )
1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.
2. I fruitori sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell'attività di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.
3. Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo previsto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera d), L. R. 17/2008
6Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera e), L. R. 17/2008
7Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 57, lettera f), L. R. 17/2008
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
9Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
10Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
11Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
12Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
13Parole soppresse al comma 3 da art. 107, comma 1, L. R. 26/2012
14Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 103, L. R. 27/2014
15Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera i), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2021