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Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale della Regione Friuli Venezia Giulia in armonia con la politica agricola comunitaria e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza al fine di:
a) rafforzare la competitività delle imprese agricole mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, la promozione dei processi produttivi rispettosi della salute dei consumatori, dell'ambiente e del benessere degli animali;
b) favorire la diversificazione produttiva promuovendo in particolare la riconversione verso produzioni orientate ad un'agricoltura ecosostenibile ed agroambientale;
c) valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole;
d) promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali mediante la valorizzazione del paesaggio rurale, della biodiversità, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale con particolare riguardo alle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale costituiscono l'insieme delle attività e dei soggetti che concorrono all'acquisizione e alla diffusione delle conoscenze per lo sviluppo integrato delle aree rurali e si articolano in attività di ricerca e sviluppo e in attività volte a fornire servizi per la promozione delle conoscenze alle imprese agricole.
3. La ricerca e sviluppo consiste nelle attività volte a favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche per l'innovazione del comparto agricolo e agroalimentare.
4. I servizi per la promozione delle conoscenze consistono nell'informazione, nella consulenza e nell'assistenza specialistica e settoriale rivolta alla generalità degli operatori agricoli e sono finalizzati all'introduzione delle innovazioni tecnologiche e alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa dell'azienda, nonché alla diffusione e applicazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria.