LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 (SISSAR)
1. Il SISSAR indica le finalità e gli obiettivi da conseguire, le modalità di realizzazione e le attività da intraprendere attribuendo a ciascuna di esse uno specifico valore. Con riferimento alla ricerca e sviluppo di cui al capo II, il SISSAR in particolare definisce la tipologia delle attività da realizzare e l'eventuale livello minimo percentuale di cofinanziamento. Con riferimento ai servizi per la promozione delle conoscenze di cui al capo III, il SISSAR definisce in particolare le modalità di presentazione dei progetti, il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e l'eventuale importo massimo e livello massimo percentuale di finanziamento, la documentazione utile a dimostrare la fruizione del servizio da parte dei fruitori.
2. Il SISSAR specifica altresì se avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l'istruttoria delle domande di finanziamento per i servizi per la promozione delle conoscenze, ai sensi dell'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18/2004.
3.Le attività individuate dal SISSAR si realizzano con specifici progetti a cura dei soggetti interessati all'attuazione, nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
4. L'ERSA cura il monitoraggio delle attività del SISSAR realizzate nel corso dell'esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 2, comma 3.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.