LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 15
 (Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti)
1. I servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1 sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all'articolo 11 da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti erogatori, qualora in possesso di:
a) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), d), g bis) e g ter);
b)   ( ABROGATA )
c) conoscenza professionale per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l'iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2.
2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale a indirizzo agrario, di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario ovvero di altre lauree attinenti agli specifici tematismi individuati dalla programmazione SISSAR.
3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto;
b) il personale incaricato risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati o a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati o ad altro albo attinente agli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR;
c) in caso di informazione finalizzata all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente nonché in caso di consulenza e assistenza in materia di lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario, il personale incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione all'attività di consulente di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
4. 
( ABROGATO )
5.I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), devono altresì certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l'organo di controllo contabile.
6.I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto erogatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per l'Amministrazione regionale.
7. I soggetti erogatori devono garantire l'esecuzione delle attività approvate ai sensi dell'articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti fruitori ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attività di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
5Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 57, lettera h), L. R. 17/2008
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera j), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera k), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera l), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera m), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 128, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 128, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15Comma 3 sostituito da art. 3, comma 128, lettera d), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
17Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
18Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
19Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023
20Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera f), L. R. 10/2023