2. Il regolamento disciplina:
a) il metodo con il quale viene valutato l'esito gestionale della attività di ogni Gruppo anche in comparazione con l'esito gestionale della attività degli altri Gruppi;
b) le modalità con le quali il Gruppo pubblica on line e immediatamente l'esito di tutte le operazioni d'acquisto perfezionate per conto dei propri soci; il metodo è definito in modo tale che il pubblico possa facilmente conoscere e apprezzare l'attività del Gruppo e la possa comparare con quella degli altri Gruppi;
c) le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi il fatto di essere iscritto come Gruppo d'acquisto vigilato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e idoneo a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche;
d) le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento regionale, la sospensione e la revoca dell'iscrizione come Gruppo;
e) le modalità con le quali la Regione svolge attività di vigilanza sui Gruppi avvalendosi di Comitati regionali di sorveglianza;
f) le spese ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 7;
g) l'entità dei compensi nonché dei rimborsi spese dovuti ai componenti del CRV;
h) le modalità del funzionamento del CRV;
i) le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7, nonché i criteri per l'assegnazione dei relativi contributi.