LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/01/2007
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 9
 (Acquisto di prodotti assicurativi)
1. I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell'acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire i rischi derivanti da calamità naturali a condizione che non acquistino titoli emessi da società assicurative e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziatori.