LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/01/2007
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 7
 (Contributi ed oneri)
1. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a concedere un contributo una tantum dell'importo massimo di 50.000 euro per ciascun gruppo, per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto.
2. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 costituisce condizione per l'accesso al contributo regionale.
3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).