LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/01/2007
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 6
 (Statuto e regolamento del Gruppo)
1. La cooperativa che ambisce all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, sottopone il proprio statuto nonché il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), alla Giunta regionale che li approva su proposta dell'Assessore competente per l'energia.
2. Il Gruppo che desideri modificare lo statuto o il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ne chiede preventivamente l'approvazione con le procedure di cui al comma 1 pena la perdita dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.