LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/01/2007
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 4
 (Comitato Regionale di Vigilanza)
1. Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, costituisce il Comitato Regionale di Vigilanza (CRV) che dura in carica per tre anni, i suoi membri possono essere riconfermati per un ulteriore mandato. Il CRV continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del successivo.
2. Il CRV si riunisce almeno ogni novanta giorni ed è composto da cinque membri iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili uno dei quali, per determinazione della Giunta regionale in sede di nomina, svolge la funzione di presidente. Le riunioni del CRV sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il direttore del Servizio regionale per l'energia partecipa alle riunioni del CRV senza diritto di voto e il suo Servizio svolge la funzione di segreteria tecnica.
3. Il CRV svolge una costante attività di monitoraggio dell'attività dei Gruppi e segnala senza indugio alla struttura regionale competente in materia di energia ogni aspetto gestionale che contrasti con le disposizioni della presente legge e per tale scopo acquisisce tempestivamente ogni informazione anche convocando in audizione gli esponenti dei Gruppi.
4. Il CRV redige un rapporto semestrale e un rapporto annuale sull'attività di ciascun Gruppo allo scopo di rendere noto al pubblico l'esito dell'attività di vigilanza svolta; il rapporto esamina l'attività gestionale del Gruppo in relazione agli obblighi della presente legge e valuta l'adeguatezza dell'attività di informazione svolta dal Gruppo a favore dei soci e del pubblico in merito alla propria attività. I rapporti sono pubblicati senza indugio sul sito web della Regione e su quello del Gruppo.
5. I componenti del CRV ricevono un compenso e rimborsi delle spese, che sono determinati con il provvedimento di nomina.