LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/01/2007
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 3
 (Sospensione e revoca dell'iscrizione)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, sospende l'iscrizione all'elenco dei Gruppi qualora accerti il venir meno di una o più delle condizioni di cui all'articolo 2.
2. Il provvedimento di sospensione viene comunicato al Gruppo che provvede al ripristino delle condizioni di cui all'articolo 2 entro trenta giorni.
3. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, revoca l'iscrizione all'elenco.
4. Non può ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 il Gruppo che sia stato interessato per due volte dal provvedimento di revoca di cui al comma 3.