LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/01/2007
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 2
 (Gruppi d'Acquisto vigilati e idonei)
1. La Regione, per le finalità della presente legge, istituisce un elenco di Gruppi d'acquisto vigilati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e idonei a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, approva l'elenco di cui al comma 1 previa istruttoria svolta dalla Direzione centrale competente per l'energia la quale accerta che:
a) il Gruppo sia costituito nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente con sede in Friuli Venezia Giulia e per statuto assolva agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell'ambito del territorio regionale;
b) il Gruppo sia costituito, sia per l'acquisto dell'energia elettrica che del gas, da almeno diecimila soci cooperatori, mantenga permanentemente tale numero minimo di soci e i medesimi non eccedano mai il quinto delle utenze domestiche dell'energia elettrica e del gas del Friuli Venezia Giulia; il numero delle utenze domestiche della regione cui fare riferimento è annualmente reso noto dalla struttura regionale competente in materia di energia entro il mese di gennaio;
c) il Gruppo disciplini i rapporti con i propri soci in merito all'acquisto di gas ed energia elettrica per mezzo di un regolamento, prevedendo la possibilità per il socio di recedere dal contratto di fornitura senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;
d) lo statuto del Gruppo e il regolamento di cui alla lettera c) siano approvati con le modalità di cui all'articolo 6.

3. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che lo statuto del Gruppo preveda:
a) che sia istituito un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri, che elegge al suo interno il presidente;
b) che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione debba possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
c) che il consiglio di amministrazione sia eletto con voto segreto, con metodo D'Hont e sulla base di una o più liste di candidati per i quali l'associato esprime il voto di preferenza;
d) che l'avviso della convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio di amministrazione sia pubblicato e recapitato al socio presso il suo domicilio di utente almeno sessanta giorni prima del giorno dell'elezione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
e) che sia sempre consentito al socio anche il voto per corrispondenza e con le forme telematiche consentite;
f) che il Gruppo si assoggetti alle verifiche del CRV riconoscendo allo stesso l'accesso a tutti i documenti inerenti la propria attività, nonché la facoltà di convocare in audizione i propri esponenti;
g) che il Gruppo rediga rapporti quadrimestrali e annuali sulla propria attività, che tali rapporti vengano approvati dal consiglio di amministrazione e senza indugio messi a disposizione del pubblico on line;
h) che il Gruppo si assoggetti alla disciplina del regolamento di cui all'articolo 5;
i) che il Gruppo non possa acquistare titoli emessi da società che producono, trasportano o distribuiscono energia elettrica e gas né possa ammettere tali soggetti quali soci finanziatori;
j) che il Gruppo possa accantonare utili in misura strettamente necessaria al prudente svolgimento dei propri compiti di istituto;
k) che il Gruppo finanzi le attività necessarie al conseguimento del proprio scopo sociale trasferendo il costo di tali attività sul prezzo pagato dai soci per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas;
l) che il Gruppo informi costantemente il pubblico sulla propria attività e pubblichi i rapporti del CRV che lo concernono tramite un proprio portale web;
m) che il Gruppo svolga la sua attività di acquisto collettivo di energia elettrica e di gas per uso domestico nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che il regolamento della cooperativa preveda:
a) che siano definite le modalità con le quali il socio si rivolge al Gruppo per ottenere la fornitura dell'energia elettrica e del gas;
b) che siano definite le modalità con le quali il Gruppo soddisfa la richiesta di fornitura di energia elettrica e di gas del socio prevedendo nei contratti di fornitura che abbiano durata superiore ai due anni la possibilità per il socio di recedere senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;
c) che siano definite le modalità di trasferimento a carico dei soci del costo dell'energia elettrica e del gas, nonché gli oneri gestionali di cui al comma 3, lettera k):
d) che siano definite le modalità di attribuzione e distribuzione ai soci dei ristorni eventuali.