LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/01/2007
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 (Finalità e definizioni)
1. La Regione, nell'ambito delle azioni finalizzate al contenimento del costo dell'approvvigionamento energetico, promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di società cooperative, denominate Gruppi d'Acquisto, che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica e del gas delle utenze domestiche.
2. Il Gruppo d'Acquisto la cui attività è disciplinata dalla presente legge è di seguito denominato in breve <<Gruppo>>.
3. Il Comitato Regionale di Vigilanza di cui all'articolo 4 è di seguito denominato in breve <<CRV>>.