LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/12/2006
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

TITOLO III
 FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 13

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 41, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 14
 (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
c) adeguare gli arredi;
d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
e) attivare il servizio bibliobus.
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 16

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 57, L. R. 15/2014
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 17
 (Formazione del personale addetto alle biblioteche)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016