LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Titolo II
 Riordino di funzioni
Capo I
 Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 7
 (Funzioni dei Comuni)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);
b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);
c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).
Art. 8
 (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)
1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.
2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).
3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8/1973.
Art. 9
 (Funzioni delle Province)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a)   ( ABROGATA )
b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;
c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;
d)   ( ABROGATA )
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;
b)   ( ABROGATA )
c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;
h)   ( ABROGATA )
h bis)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, L. R. 17/2008
2Lettera h bis) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 4/2009
3Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
4Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Lettera h) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
10Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 10
 (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)
1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.
Art. 11
 (Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli)
1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all'erogazione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge.
Art. 12
 (Funzioni delle Province e delle Comunità montane)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;
e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;
f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;
g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;
h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;
i)   ( ABROGATA )
j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.
(2)
3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge, dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2Lettera i) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 14/2011
Capo II
 Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia
Art. 13
 (Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 16/2007
Art. 14
 (Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili)
1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
Art. 15
 (Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 28, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 2, comma 35, L. R. 18/2011
Art. 16
 (Contributi per lo smaltimento dell'amianto)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.
Art. 17
 (Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall'articolo 53, comma 1, della presente legge.
Art. 18
 (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.
Art. 19
 (Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico)
1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;
b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);
d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.
2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2007
Art. 20
 (Contributi in materia di risparmio energetico)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.
2. Le Province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.
3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 43, L. R. 17/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 55, L. R. 24/2009
Capo III
 Riordino delle funzioni in materia di energia
Art. 21

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 35, L. R. 1/2007
2Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
Capo IV
 Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale
Art. 23
 (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:
a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;
b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;
c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.
3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 4, L. R. 23/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 5, L. R. 23/2007
Art. 24
 (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)
1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.
Capo V
 Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili
Art. 25
 (Funzioni dei Comuni)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:
a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007
Art. 26
 (Funzioni delle Province)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.
4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, L. R. 1/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 17/2008
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 27
 (Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.
Capo VI
 Soppressione di procedimenti regionali
Art. 28
 (Procedimenti soppressi)
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:
a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;
b) contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;
c) contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus;
d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.
2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.
3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:
a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:
1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;
2) contributi per danni agli alveari causati da lapicidi;
3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;
4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;
b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l'esenzione INVIM.
4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:
a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;
b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;
c) incentivi finanziari per l'adeguamento degli autobus per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
d) incentivi finanziari per l'acquisto e la trasformazione dei taxi per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
e) incentivi finanziari per l'acquisto, la trasformazione e l'adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico.