LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Capo I
 Principi e disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi.
Art. 2
 (Principi)
1. Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:
a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente;
d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni a essi conferite;
e) principio di trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.
2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.
Art. 3
 (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti)
1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.
2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.
3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e all'articolo 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 48, L. R. 17/2008
Art. 4
 (Efficacia della gestione delle funzioni conferite)
1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonome locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l'efficace esercizio delle funzioni conferite.
Art. 5
 (Potere sostitutivo)
1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
Art. 6
 (Riordino legislativo)
1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
d) impianti a fune;
e) piste da sci;
f) energia;
g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
i) orientamento al lavoro;
j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
n)   ( ABROGATA )
o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.
(1)
Note:
1Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021