Art. 9
(Funzioni delle Province)
1.
In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a)
( ABROGATA )
b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;
c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;
d)
( ABROGATA )
2.
In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;
b)
( ABROGATA )
c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;
h)
( ABROGATA )
h bis)
( ABROGATA )
Note:
1Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, L. R. 17/2008
2Lettera h bis) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 4/2009
3Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
4Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Lettera h) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
10Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016