1.
A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
( ABROGATA )
c) articoli 11 e 15 della
legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);
t)
( ABROGATA )
rr) comma 2 bis dell'articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell'articolo 7, articoli 8 e 9 della
legge regionale 21/1999;
ww bis) l'
articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>);