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Indice:
L.R. n. 24/2006
Titolo I
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Titolo II
Capo I
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo II
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Capo III
Art. 21
Art. 22
Capo IV
Art. 23
Art. 24
Capo V
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Capo VI
Art. 28
Titolo III
Capo I
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Capo II
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Capo III
Art. 58
Art. 59
Capo IV
Art. 60
Art. 61
Capo V
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo IV
Art. 66
Art. 67
Art. 67 bis
Art. 68
Art. 69
Leggi regionali
Legge regionale
27 novembre 2006
, n.
24
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/12/2006, N. 011
Data di entrata in vigore:
16/12/2006
Materia:
130.01
-
Comuni e Province
130.02
-
Comunità montane
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 44
(Modifiche alla
legge regionale 23/1999
)
1.
Alla
legge regionale 16 agosto 1999, n. 23
(Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
b)
al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;
c)
al comma l dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;
d)
al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>;
e)
il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<3.Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.>>;
f)
al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;
g)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)
1.
Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'
articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985
.>>;
h)
l'articolo 14, come modificato dall'
articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006
, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
(Autorizzazione alla raccolta)
1.
Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.>>;
i)
l'articolo 15, come modificato dall'
articolo 15, comma 5, della legge regionale 17/2006
, è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
(Iniziative finanziate)
1.
L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:
a)
attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'
articolo 2 della legge 752/1985
;
b)
iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c)
attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.
2.
I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
3.
Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.>>;
j)
( ABROGATA )
k)
al comma 1 dell'articolo 17, come modificato dall'
articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006
, le parole <<dal Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
l)
al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.
(1)
Note:
1
Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative