LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 43
1.
Il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 12/1998, come sostituito dall'articolo 6, comma 48, della legge regionale 1/2005, è sostituito dal seguente:
<<3.Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:
a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;
b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;
c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.>>.