LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 41
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996)
1. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 bis dell'articolo 4, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:
<<2 bis.Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:
a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;
b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.>>;

b)
il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<6.Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.>>.