LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 30
 (Modifiche alla legge regionale 65/1976)
1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.>>;

b)
l'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.
2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.
3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.>>;

c)
l'articolo 5, come sostituito dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
1. L'impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.
2. In sede di collaudo degli impianti l'ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l'identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.>>;

d)
l'articolo 8, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:
a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;
b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell' Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.
2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:a)pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;b)fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.>>;

e)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 9/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 65/1976.
2Articolo abrogato da art. 104, comma 1, lettera hh), L. R. 9/2007 . Le modifiche apportate continuano tuttavia a trovare applicazione, per la parte concernente gli artt. 3 e 5 e il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 65/1976, sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007; per la parte concernente i commi 2 e 3 dell'art. 4, fino all'entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'art. 95, L.R. 9/2007.