1.
Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:
a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente;
d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni a essi conferite;
e) principio di trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.