LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 34
 (Modifiche alla legge regionale 15/1991)
1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 39/1992, le parole <<presso la tesoreria regionale>> sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 75, comma 5, della legge regionale 42/1996, le parole <<dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane>>
c) al comma 1 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, le parole <<Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane>>;
d) al comma 2 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 39/1992, la parola <<Ispettorato>> è sostituita dalla seguente: <<ente>>;
e) al comma 5 dell'articolo 6 le parole <<L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ente emittente>>;
f) al comma 5 bis dell'articolo 6, come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 39/1992, le parole <<al competente Ispettorato ripartimentale>> sono soppresse.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.