LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 1
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituto sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 52/1980, come aggiunto dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.