LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 5
 (Competenze della Regione)
1. La Regione anche tramite società in house o tramite gli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), esercita le funzioni relative alla:
a) gestione e pianificazione di settore;
b) attività di indirizzo;
c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.
2. In particolare la Regione provvede:
a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;
b) al rilascio di concessioni di durata superiore ai quindici anni;
c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;
d) all'organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.);
d bis) alla gestione di concessioni demaniali a uso turistico ricreativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), qualora l'Amministrazione regionale intenda esercitare le relative funzioni tramite le società in house o tramite gli enti di cui al comma 1.
2 bis. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 2, lettera d bis), l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale previo concerto con l'ente locale territorialmente competente, i beni del demanio marittimo da delegare alle società in house o agli enti di cui al comma 1 che devono previamente rientrare nella sua piena disponibilità.
2 ter. Alla delega di funzioni alle società in house o agli enti di cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017 n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 10/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 6, L. R. 8/2024
5Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
7Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.