LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 5
 (Competenze della Regione)
1. La Regione anche tramite società in house esercita le funzioni relative alla:
a) gestione e pianificazione di settore;
b) attività di indirizzo;
c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.
2. In particolare la Regione provvede:
a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;
b) al rilascio di concessioni di durata superiore ai quindici anni;
c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;
d) all'organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.).
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 10/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.