Art. 3
(Contenuti del Piano di Utilizzazione)
1. L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa.
2.
Il Piano di Utilizzazione può contenere:
a) criteri e direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
b) prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;
c)
( ABROGATA )
d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione;
e) definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;
f) disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
g) criteri, modalità e divieti dell'affidamento a terzi delle attività della concessione o del subentro nella medesima.
3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016