Art. 10
(Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione)
1. Le concessioni possono essere revocate in tutto o in parte con provvedimento motivato nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché nei casi di gravi violazioni o di inadempimenti di cui al comma 2.
2. Nei casi di gravi violazioni nella conduzione della concessione ovvero di inadempimenti ad essa relativi, che non comportino la decadenza di cui al comma 4, l'autorità concedente revoca la concessione entro tre mesi dalla constatazione.
3. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.
4. È dichiarata la decadenza dalla concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione.
5.Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione. Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 44, comma 1, L. R. 10/2017